1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le responsabilità della violenza politica verificatasi nel territorio dell'Emilia-Romagna e delle altre regioni dell'Italia del nord negli anni 1944-1948, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito, in particolare:
a) di accertare il numero e l'identità delle persone uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui uccisione o scomparsa possa in qualche modo essere collegata a moventi politici o ad azioni compiute con la motivazione o il pretesto della lotta politica, nonché le circostanze in cui tali uccisioni o scomparse sono avvenute;
b) di rintracciare e di identificare i resti delle persone di cui alla lettera a);
c) di ricostruire, documentare e illustrare, con intenti di accertamento storico-politico, i caratteri della lotta politica e delle tensioni sociali degli anni 1944-1948, nonché i rischi di involuzioni antidemocratiche verificatisi in tale periodo.
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione, dotata di autonomia anche scientifica, ha il potere di:
a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti e cose;
b) ordinare l'ispezione di luoghi e di cose;
c) ordinare l'esecuzione di perizie quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;
d) convocare ed interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di
e) avvalersi di ricerche e di studi delle associazioni ritenute in grado di offrire utili contributi, nonché degli enti e dei soggetti privati e pubblici che hanno svolto studi, ricerche o raccolto documentazioni, anche inediti, sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare;
f) raccogliere segnalazioni, testimonianze, documentazioni e indicazioni dei familiari delle persone uccise o scomparse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
3. La Commissione può acquisire altresì copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 384 del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 e la diffusione in tutto o in
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, istituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. La spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.